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Sez. U, Sentenza n. 28505 del 23/12/2005 (Rv. 587956 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Giudizi disciplinari - Art. 372 cod. proc. civ. - Applicabilità - Atti non riguardanti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata - Produzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587956-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - disposizione applicabile anche al ricorso per cassazione avverso le pronunzie in materia disciplinare del consiglio nazionale forense - non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)