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Sez. 5, Sentenza n. 8932 del 09/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 217726 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Condotta punita alternativamente a titolo di dolo o colpa - Sentenza di secondo grado che ritenga, discostandosi da quella di primo grado, la sussistenza del dolo - "Reformatio in pejus" - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217726-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazioni, non costituisce "reformatio in pejus", la sentenza del giudice di appello che, pur in presenza di gravame prodotto dal solo imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non - come in primo grado - di colpa, senza per questo aggravare il trattamento sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione giuridica più grave, purché, in tal modo, non superi la competenza del giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di bancarotta semplice documentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)