Sez. 5, Sentenza n. 3246 del 22/10/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 242953 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa e più grave definizione giuridica del fatto qualificato in primo grado come bancarotta semplice e in sede di appello come bancarotta fraudolenta documentale - "Reformatio in peius" - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, ancorchè sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice come ritenuto in primo grado), a condizione che si tratti di punto compreso nell'impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi inevitabili effetti in ordine al tempo di prescrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)