Sez. 3 - , Sentenza n. 25985 del 06/03/2019 Ud. (dep. 12/06/2019) Rv. 276011 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Condotta punita alternativamente a titolo di dolo o colpa – Condanna di primo grado per il reato colposo – Impugnazione del solo imputato - Sentenza di secondo grado che ritenga la sussistenza del dolo - "Reformatio in pejus" - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che, pur in presenza di gravame del solo imputato, lo ritenga responsabile a titolo di dolo e non - come in primo grado - di colpa, senza per questo aggravare il trattamento sanzionatorio, atteso che, per espressa indicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di secondo grado può dare al fatto, nei limiti del devoluto e senza incidere sulla pena, una definizione giuridica più grave.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)