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Sez. U, Sentenza n. 7347 del 27/07/1998 (Rv. 517520 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso alla medesima - Natura giuridica - Giurisdizionale - Norma sull'irricevibilità del ricorso non ritualmente depositato presso la segreteria della Commissione - Abrogazione da parte delle norme in materia di ricorsi e procedimenti amministrativi - Esclusione - Fattispecie relativa a impugnazione di provvedimento disciplinare.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517520-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Data la natura giurisdizionale del ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la norma sull'irricevibilità del ricorso per il suo mancato deposito, con le relate delle prescritte notificazioni, presso la segreteria della Commissione stessa (art. 54, ultimo comma, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221), non è stata abrogata dalle disposizioni in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) e di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990 n. 241). (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione della Commissione centrale, che aveva dichiarato irricevibile un ricorso, di impugnazione di provvedimento dell'ordine dei medici irrogativo di una sanzione disciplinare, non notificato e spedito per posta, escludendo la rilevanza della menzione nel provvedimento dell'art. 53 del d.P.R. n. 221/1950 sulla possibilità di impugnazione e non anche dell'art. 54 sulle relative modalità).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 2, Legge 07/09/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)