Sez. U, Sentenza n. 13016 del 23/12/1997 (Rv. 511170 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Componenti della Commissione - Componenti professionisti - Disposizione ex art. 74 d.P.R. n. 221 del 1950 contemplante il potere del Capo dello Stato di revoca della relativa nomina - Illegittimità - Esclusione - Valutabilità da parte del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Premesso il fatto che la qualità di organo giurisdizionale rivestito dalla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non è dubbia, e ad essa è correlata la soggezione delle sue decisioni a ricorso per Cassazione, per il che i suoi componenti devono godere di una posizione giuridica che ne assicuri l'autonomia e l'indipendenza, senza le quali si verifica un'antinomia fra la funzione di giudice, cui i suindicati requisiti sono coessenziali, e la situazione delle persone che tale funzione sono chiamate a svolgere (art. 108 Cost.), il potere accordato, dall'art. 74 del d.P.R. n. 221 del 1950, al Capo dello Stato (su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia sentite le federazioni), di revocare la nomina dei componenti professionisti della Commissione medesima, non è tale - per il modo in cui è disciplinato - da rendere non indipendenti i suindicati componenti.. Infatti, innanzitutto l'esercizio di un tal potere non si rivela meramente discrezionale, sicché gli atti in cui si manifesta sono soggetti a controllo giurisdizionale, ed inoltre la revoca non è "automatica", ma, per la sua pronuncia, è previsto un procedimento, del quale sono investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali; procedimento nel quale -pertanto- vi è spazio per il contraddittorio con gli interessati. Trattandosi di una disposizione contenuta in un atto normativo avente natura regolamentare, il controllo della legittimità della stessa anche sotto il profilo del non contrasto con la normativa Costituzionale è anch'esso rimesso al giudice ordinario o speciale, non rendendosi possibile il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, il quale risulta limitato, in quanto tale, alle sole leggi ed agli atti aventi efficacia di legge.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)