Sez. L, Sentenza n. 14554 del 09/11/2000 (Rv. 541520 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Conseguente giudizio di cognizione - Domanda riconvenzionale del creditore convenuto fondata su titolo diverso - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)