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Sez. 3, Sentenza n. 17630 del 11/12/2002 (Rv. 559140 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Opposizione al precetto - Conseguente giudizio di cognizione - Domande accessorie rispetto alla contestazione del credito - Ammissibilità - Decisione della domanda accessoria subordinatamente alla decisione della domanda principale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559140-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., introduce un giudizio che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata e, al suo interno, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)