Sez. 3, Sentenza n. 17630 del 11/12/2002 (Rv. 559140 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Opposizione al precetto - Conseguente giudizio di cognizione - Domande accessorie rispetto alla contestazione del credito - Ammissibilità - Decisione della domanda accessoria subordinatamente alla decisione della domanda principale - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., introduce un giudizio che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata e, al suo interno, possono essere proposte domande accessorie rispetto a quella principale di contestazione dell'azione esecutiva, che devono essere valutate dal giudice condizionatamente all'accertamento della fondatezza della domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)