Sez. L, Sentenza n. 3370 del 18/07/1989 (Rv. 463408 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - REGIME SUCCESSIVO ALLE LEGGI N. 33 DEL 1980 E N. 155 DEL 1981 - INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - REGIME SUCCESSIVO ALLE LEGGI N. 33 DEL 1980 E N. 155 DEL 1981 - INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONI.*
L'insorgenza del diritto del lavoratore all'indennità di malattia è condizionata - nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 e n. 155 del 1981 - all'assolvimento dell'Onere che ha l'assicurato di inviare all'INPS (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento) il certificato medico di diagnosi della malattia e di attestazione dell'inizio e della durata della stessa, entro il termine di due giorni dal suo rilascio. (V 629/89, mass n 461703; (Conf 4854/87, mass n 453482).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 6, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)