Sez. U, Sentenza n. 293 del 25/05/1999 (Rv. 526616 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversie tra cittadino italiano e straniero - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Modifica legislativa al testo originario dell'art. 37, secondo comma cod. proc. civ. - Rilevanza ostativa alla proposizione del regolamento - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 37 cod. proc. civ. (che non riporta il secondo comma del testo originario relativo al difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero), deve ritenersi ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione in una causa tra soggetto privato di cittadinanza italiana e soggetto privato straniero, dovendo, per converso, predicarsi l'inammissibilità del detto regolamento nel caso di controversia tra soggetti privati italiani (tra i quali non può sorgere questione di giurisdizione, essendo, all'uopo, necessario il coinvolgimento in lite di una pubblica Amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 37 com. 2, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968, Legge 21/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)