Sez. U, Sentenza n. 3285 del 16/04/1997 (Rv. 503730 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia esclusivamente tra privati - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a controversia tra segretario politico della sezione comunale di un partito politico ed alcuni elettori.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., essendo il regolamento preventivo previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato riferimento alle "questioni di giurisdizione di cui all'art. 37", cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o del giudice speciale ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, ed essendo tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, tassativa e non estensibile, pertanto, ad ipotesi non contemplate dalla norma dell'art. 37 cod. proc. civ. (nella specie il segretario politico della sezione comunale di un partito politico ha proposto ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti di alcuni elettori che avevano presentato una lista per le elezioni comunali recante il simbolo di detto partito politico, assumendo che erano privi di legittimazione sulla base delle norme statutarie. Nel corso del giudizio di merito una delle parti ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, che la corte di cassazione ha dichiarato inammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)