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Sez. U, Sentenza n. 1029 del 10/02/1996 (Rv. 495791 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Regione Lombardia - Legge regionale n. 91 del 1983 - Figli legittimi conviventi con il genitore assegnatario - Nozione - Requisiti.
Stato
decisa il 1996-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495791-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di edilizia residenziale pubblica, dal combinato disposto degli artt. 2, terzo comma, e 14 legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91, si ricava che per i "figli legittimi", conviventi con il genitore assegnatario dell'alloggio, non è necessario un periodo minimo di convivenza, periodo che, invece, è previsto in due anni per i "discendenti" in genere, sicché i figli legittimi conviventi "subentrano", senza possibilità di sindacato da parte dell'I.A.C.P., nella conduzione dell'appartamento, allegando il proprio diritto a rimanere nell'immobile al momento del decesso del proprio genitore assegnatario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 91 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 91 art. 14, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 05/12/1983 num. 91 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)