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Sez. L, Sentenza n. 1037 del 13/02/1990 (Rv. 465292 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - CARATTERE SALTUARIO E FACOLTATIVO DELLA UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465292-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - CARATTERE SALTUARIO E FACOLTATIVO DELLA UTILIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

Con riguardo alla distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, non costituisce criterio differenziale il contenuto dell'attività lavorativa ove questa si presti ad essere dedotta in entrambi i suddetti tipi di rapporto, ma è determinante il modo in cui essa è utilizzata, sicché occorre stabilire se ricorra l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale ed a tal fine deve tenersi conto dell'eventuale carattere saltuario e facoltativo dell'utilizzazione medesima, che esclude la natura subordinata del rapporto. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la natura subordinata di un rapporto di collaborazione saltuario di un prestatore che svolgeva attività di dimafonista presso un giornale quotidiano). (V 2905/89, mass n 463118; (V 359/89, mass n 461490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)