Sez. L, Sentenza n. 2905 del 16/06/1989 (Rv. 463118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI ESSENZIALI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI ESSENZIALI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
I requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchi e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'Esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'Obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo e subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione. L'accertamento del giudice del merito, in ordine alla natura (autonoma o subordinata) del concreto rapporto alla stregua degli elementi discretivi predetti, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la riconducibilità allo schema del contratto di lavoro subordinato del rapporto di una lavoratrice che, prima di essere assunta in ruolo dalla S.i.A.E. A seguito di concorso, aveva lavorato negli uffici dell'ente, senza essere inserita nella struttura del medesimo e senza sottoposizione ad alcun potere disciplinare, essendo libera di stabilire entità e modalità della propria prestazione, e con compenso - della cui riscossione rilasciava fattura - commisurato alle ore di lavoro effettivamente eseguite). (V 524/89, mass n 461632; (V 4150/88, mass n 459231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)