Sez. L, Sentenza n. 359 del 21/01/1989 (Rv. 461490 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SOSTITUZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - REQUISITI.*
Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che alla univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. (V 5705/85, mass n 442893; (V 2690/83, mass n 427586).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)