Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012 (Rv. 622974 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo raccomandata - Disciplina applicabile - Disciplina concernente il servizio postale ordinario - Relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata effettuata la consegna - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)