Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 22/04/1971 (Rv. 351293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO PRESCRITTO.*
Ai sensi dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 la sospensione dei termini processuali e quindi anche di quelli stabiliti per l'impugnazione, opera solo quando tali termini scadano durante il periodo di tempo tassativamente indicato, cioe tra il primo agosto ed il 15 settembre. (Conf 2407'70, mass n 348650' 752'70, mass n 346025).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)