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Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 13/11/1970 (Rv. 348650 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI ENTRO IL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348650-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI ENTRO IL PERIODO FISSATO DALLA LEGGE.*

La legge 14 luglio 1965 n 818, ha previsto la sospensione dei termini processuali, compresi quelli stabiliti per le impugnazioni, soltanto quando scadano durante il periodo di tempo tassativamente fissato dalla norma (1 agostò 15 settembre) e non gia in un momento sia pure immediatamente precedente o successivo al periodo considerato, mentre non rileva il fatto che il loro decorso abbia avuto inizio prima o durante il periodo stesso. (Conf 4028'69, mass n 344522).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)