Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 23/07/1966 (Rv. 323926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MANEGGIO DI DENARO - CONTRATTO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959 DICHIARATO EFFICACE ERGA OMNES CON DPR 29 AGOSTO 1960 - SPETTANZA ALL'IMPIEGATO ADDETTO SOLTANTO A RISCOSSIONI O A PAGAMENTI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MANEGGIO DI DENARO - CONTRATTO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1959 DICHIARATO EFFICACE ERGA OMNES CON DPR 29 AGOSTO 1960 - SPETTANZA ALL'IMPIEGATO ADDETTO SOLTANTO A RISCOSSIONI O A PAGAMENTI - CONDIZIONI.*
Non viola l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale l'interpretazione dell'art. 30 del contratto collettivo 20 gennaio 1959 (recepito, in forza della l. n. 741 del 1959, dal d. P. R. 28 agosto 1960) nel senso che l'indennita ivi prevista per l'impiegato, la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossione e pagamenti con responsabilita anche finanziaria per errori, spetti anche all'impiegato che sia addetto soltanto a riscossioni o soltanto a pagamenti, purche concorrano il requisito della prevalenza di una di tali mansioni rispetto alle altre eventualmente esercitate ed il requisito della responsabilita finanziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)