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Sez. L, Sentenza n. 2545 del 17/04/1985 (Rv. 440360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1973 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE MINERARIO IN TEMA DI INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO.*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1973 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE MINERARIO IN TEMA DI INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO.*

I contratti collettivi post-corporativi non efficaci erga omnes possono essere Sindacati in Sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. ovvero sotto quello del vizio della motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che, interpretando l'art. 8 del contratto collettivo 26 luglio 1973 per i dipendenti del settore minerario ha ritenuto che il lavoratore che esplichi mansioni che comportano il maneggio di danaro ha diritto alla relativa indennità prevista dalla norma cit. Solo se abbia anche la responsabilità per eventuali ammanchi). (V 2609/82, mass n 420461; (V 5132/80, mass n 408987; (V 2014/66, mass n 323926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2104, Contr. Coll. 26/07/1973 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)