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Sez. 1, Sentenza n. 3149 del 05/03/2001 (Rv. 544409 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE | Separazione consensuale - Clausole della separazione personale - Revisione - Presupposto - Sopravvenienza di giustificati motivi - Vizi dell'accordo posto a base della separazione - Deducibilità con il procedimento camerale ex artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544409-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE

Applicandosi l'art. 156, settimo comma, cod. civ. in via analogica alla separazione consensuale, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che né gli eventuali vizi del consenso rispetto all'atto di separazione omologato né la sua eventuale simulazione sono deducibili con il giudizio camerale attivato ai sensi degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l'allegazione dell'esistenza di una valida separazione consensuale omologata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)