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Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007 (Rv. 601199 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Revisione dell'accordo posto a fondamento della separazione consensuale - Presupposto - Sopravvenienza di giustificati motivi - Necessità - Vizi dell'accordo - Deducibilità con il procedimento camerale ex artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - Esclusione - Azione di annullamento o di nullità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601199-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

In tema di separazione consensuale, applicandosi in via analogica l'art. 156, settimo comma, cod. civ., i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che gli eventuali vizi (nullità o annullabilità) che inficiano la validità dell'accordo di separazione omologato e la sua eventuale simulazione non sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. ma attraverso un giudizio ordinario, secondo le regole generali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 7, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)