Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021 (Rv. 660884 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IMU - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)