Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 (Rv. 635869 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)