Sez. 5 - , Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023 (Rv. 666921 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Riduzione della base imponibile ex art. 13, comma 3, lettera b, d.l. n. 201 del 2011 - Fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati - Nozione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. C, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)