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Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 21/04/1983 (Rv. 427657 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE, EX ART. 28 N. 1 DELLA LEGGE N. 89/1913 - ESTENSIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI DI UN'EREDITÀ DEVOLUTA AL MINORE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427657-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE, EX ART. 28 N. 1 DELLA LEGGE N. 89/1913 - ESTENSIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI DI UN'EREDITÀ DEVOLUTA AL MINORE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INCLUSIONE.*

Anche al fine dell'applicabilità delle pene disciplinari di cui all'art. 138 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sull'ordinamento notarile, il divieto per il notaio di ricevere Atti espressamente proibiti dalla legge, di cui all'art. 28 n. 1 del citato ordinamento, si riferisce non solo agli Atti singolarmente e specificamente vietati, ma a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, sì da risultare affetti da inesistenza, nullità od annullabilità. Fra i predetti Atti, pertanto, deve includersi l'accettazione da parte dei genitori di un'eredità devoluta al minore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, atteso che gli art. 320 terzo comma e 322 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, impongono inderogabilmente detta autorizzazione, sancendo, in difetto, l'annullabilità dell'accettazione. (V 3255/72, mass n 361063; (V 2433/69, mass n 341924; (V 2412/69, mass n 341881).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)