Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 01/07/1969 (Rv. 341881 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE - POSSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO IN GENERE - EFFETTI - ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE - POSSIBILITA.*
Dalla norma dell'art. 2913 cod.civ., che statuisce, quanto alle conseguenze del pignoramento, che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione gli Atti di alienazione dei beni sottoposti al pignoramento, va desunto che, ridotta entro questi limiti l'inefficacia delle alienazioni del bene pignorato, non possa farsi derivare dal pignoramento nessuna modificazione della capacita del debitore esecutato, ne alcuna trasformazione della situazione giuridica del bene pignorato, talche nulla vieta che il debitore ne possa trasferire ad altri la proprieta. (V. 1559-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)