diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 25/10/1972 (Rv. 361063 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEI NOTAI - ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE - ALIENAZIONE DI BENE PIGNORATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361063-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEI NOTAI - ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE - ALIENAZIONE DI BENE PIGNORATO - ESCLUSIONE.*

Gli Atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non sono inesistenti e neppure nulli o annullabili, ma soltanto inefficaci (art 2913 cod civ) rispetto al processo esecutivo, nel senso che essi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Va, quindi, escluso che l'alienazione di un bene pignorato possa, ai fini dell'art 28 n 1 della legge notarile, annoverarsi tra gli Atti 'espressamente proibiti dalla leggè. (V 2433'69, mass n 341924; 2412'69, mass n 341881).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)