Sez. 1, Sentenza n. 7973 del 20/04/2016 (Rv. 639464 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Commissario liquidatore - Compenso finale - Quantificazione - Criteri - Determinazione in misura inferiore rispetto a quello del commissario giudiziale - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, le funzioni svolte dal liquidatore nominato ex art. 182 l.fall. sono assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare, sicchè sono utilizzabili, per la quantificazione del compenso del primo, i medesimi criteri stabiliti per quello del secondo. Pertanto, è ragionevole che il tribunale riconosca al commissario giudiziale somme maggiori rispetto a quelle attribuite al liquidatore, posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 l.fall., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all'omologa della proposta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)