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Sez. 1, Sentenza n. 7591 del 15/04/2016 (Rv. 639257 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Determinazione del compenso - Criteri - Applicazione dei parametri stabiliti per il compenso del curatore - Necessità - Conseguenze - Preventiva approvazione del rendiconto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639257-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario liquidatore svolge funzioni equiparabili a quelle del curatore del fallimento ed ha, pertanto, diritto, al pari di quest'ultimo, ad un compenso che, in mancanza di una specifica disciplina normativa ex art. 182 l.fall., nel testo utilizzabile "ratione temporis", dev'essere quantificato, ai sensi dell'art. 39 l.fall. e del decreto ministeriale ivi richiamato, in una percentuale sull'attivo realizzato o, in assenza di risultati utili della liquidazione, nel minimo legale. Tale compenso, inoltre, come per il curatore, può essere liquidato solo dopo l'approvazione del rendiconto, benchè, nella normativa anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, la sua presentazione non sia imposta da una norma di legge ma solo dalla sentenza di omologazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge Falliment. art. 182, Decreto Legisl. 05/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)