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Sez. L, Sentenza n. 2712 del 12/03/1998 (Rv. 513606 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO | Rinuncia alla domanda - Sospensione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513606-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO

La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., inteso a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo avere proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)