Sez. L, Sentenza n. 4291 del 21/07/1984 (Rv. 436219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE E APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E LAVORATORE CIRCA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE E APPARENTE ACCORDO TRA IMPRENDITORE CEDENTE E LAVORATORE CIRCA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INIDONEITÀ.*
In caso di trasferimento di azienda, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione e l'apparente accordo tra l'imprenditore cedente ed il lavoratore stesso circa la risoluzione del rapporto devono essere valutate con legittimo sospetto, essendone presumibile la fraudolenta preordinazione al fine di evitare le Disposizioni dell'art. 2112 cod. civ. in tema di continuità del rapporto di lavoro e potendo tale presunzione essere superata soltanto dalla prova rigorosa - il cui Onere incombe sul datore di lavoro - dell'effettiva sussistenza della disdetta, con i requisiti di legge, prova non desumibile dalla sola circostanza che il lavoratore abbia ricevuto, senza riserve, l'indennità di anzianità liquidatagli dallo imprenditore alienante. (V 1939/80, mass n 405564; (V 610/79, mass n 396755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)