Sez. 1 - , Sentenza n. 7110 del 20/03/2017 (Rv. 644822 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza del reato - Accertamento da parte del giudice civile - Criteri - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all’accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di scioglimento della comunione con domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’appropriazione di somme da parte di uno dei condividenti sul conto bancario cointestato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)