Sez. L, Sentenza n. 13425 del 09/10/2000 (Rv. 540889 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza del reato - Accertamento da parte del giudice civile - Ammissibilità e criteri - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 cod.proc.pen., comporta che il giudice civile possa accertare "incidenter tantum" l'esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro preceduto da un sentenza penale cosiddetta di patteggiamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)