Sez. U, Sentenza n. 4625 del 06/11/1989 (Rv. 464064 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O DI URGENZA - OCCUPAZIONE DI ESTENSIONE DI FONDO PRIVATO SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O DI URGENZA - OCCUPAZIONE DI ESTENSIONE DI FONDO PRIVATO SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Qualora l'amministrazione, od il soggetto che agisca quale sua "longa manus", occupino, sia pure al fine della realizzazione di opera pubblica, un'estensione del fondo del privato superiore a quella prevista nel provvedimento di autorizzazione dell'occupazione temporanea e d'urgenza, deve riconoscersi a detto privato la facoltà di adire il giudice ordinario con Azione di reintegrazione nel possesso di quell'ulteriore porzione, vertendosi in tema di comportamento materiale dell'amministrazione medesima, rispetto al quale non è invocabile il divieto di condanna ad un "facere" di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (V 4424/83, mass n 429325; (V 6177/79, mass n 402898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)