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Sez. U, Ordinanza n. 14260 del 08/08/2012 (Rv. 623298 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici - Annullamento in autotutela dell'affidamento diretto della fornitura - Domande di caducazione del contratto, di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa - Giurisdizione amministrativa ai sensi dall'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623298-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alle domande di dichiarazione di inefficacia o di nullità del contratto di fornitura alla P.A., nonché di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa, conseguenti all'annullamento in autotutela, confermato in sede giurisdizionale, delle deliberazioni di affidamento diretto, senza indizione di gara, attuato in violazione delle norme comunitarie e nazionali, imponendo tanto il medesimo diritto comunitario quanto il vigente sistema interno la trattazione unitaria delle domande di affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto concluso per effetto dell'illegittima aggiudicazione, come anche delle domande restitutorie direttamente connesse alla declaratoria di inefficacia o di nullità del contratto stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)