Sez. U, Sentenza n. 4126 del 10/04/1995 (Rv. 491724 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Previsione del pagamento di una somma di denaro - Debito di valuta - Configurabilità - Svalutazione monetaria sopravvenuta - Irrilevanza - Limiti ex art. 1224 cod. civ..
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La clausola penale (art. 1382 cod. civ.) ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è "di valuta" - non già "di valore" -, non incidendo su di esso la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)