Sez. 3, Sentenza n. 3641 del 08/04/1998 (Rv. 514375 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | debito di valuta - Configurabilità - Mancata o ritardata esecuzione della prestazione - Interessi moratori e maggior danno - Corresponsione - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La penale di cui all'art. 1382 cod. civ. costituisce debito valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)