Sez. 3, Sentenza n. 94 del 13/01/1976 (Rv. 378718 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - NOTIFICAZIONE - ATTO INIZIALE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - ATTO PRELIMINARE O PRESUPPOSTO DELLA STESSA - CONFIGURABILITA - NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO - EFFETTI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLA PENDENZA DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA - NOTIFICAZIONE - ATTO INIZIALE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - ATTO PRELIMINARE O PRESUPPOSTO DELLA STESSA - CONFIGURABILITA - NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO - EFFETTI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELLA PENDENZA DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il precetto, secondo il vigente codice di rito, e presupposto od atto preliminare dell'esecuzione, e non, quindi, atto iniziale della stessa, la quale non segue necessariamente il precetto e si instaura solo con il pignoramento; ne consegue che dalla notificazione del precetto al debitore non puo dedursi alcuna presunzione di conoscenza, da parte di quest'ultimo, in ordine alla pendenza della procedura esecutiva. (V 1091/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)