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Sez. 3, Sentenza n. 600 del 24/01/1980 (Rv. 403990 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PROCURA NEL TESTO DEL PRECETTO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - FORME SOSTITUTIVE.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403990-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PROCURA NEL TESTO DEL PRECETTO - NULLITA DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - FORME SOSTITUTIVE.*

Quando il precetto sia stato sottoscritto dal difensore (o procuratore legale) della parte esecutante (o che richieda la esecuzione) senza l'indicazione della procura nel testo di tale atto, questa carenza non ne importa - a norma dell'art 480 cod proc civ - la nullita ma puo essere successivamente supplita, anche ai fini della rappresentanza dell'esecutante nel processo esecutivo che trova inizio nel pignoramento, dalla ratifica del dominus nei limiti dell'art 125 cod proc civ e, nel caso in cui sia solo mancata la manifestazione esterna della fonte di detto potere, con la successiva produzione del documento contenente la procura, mediante la sua allegazione al fascicolo dell'esecuzione, ovvero nel caso di opposizione ex art 617 cod proc civ con il deposito del documento in tale procedimento nell'ambito e nei limiti della relativa fase istruttoria. (V 4550/77, mass n 388149; (V 2736/77, mass n 386393; (V 4030/76, mass n 382694; (V 94/76, mass n 378718; (V 2440/75, mass n 376327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)