Sez. L, Sentenza n. 3736 del 09/06/1981 (Rv. 414372 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ATTO DI PRECETTO - NATURA SOSTANZIALE - RINUNCIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DELL'INTIMATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - ATTO DI PRECETTO - NATURA SOSTANZIALE - RINUNCIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DELL'INTIMATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dallo avvertimento che, in Mancanza, si procedera ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma e atto che, come risulta dalla formulazione del primo comma dell'art 479 cod proc civ, precede l'esecuzione; pertanto, l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore, avendo solo Rilevanza sostanziale, non richiede, in pendenza di opposizione, l'accettazione dell'intimato. (V 4284/79, mass n 400797; (V 252/79, mass n 396317; (V 4030/76, mass n 382694; (V 1840/76, mass n 380627; (V 94/76, mass n 378718; (V 2234/75, mass n 376029; (V 508/69, mass n 338630; (V 114/66, mass n 320222).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)