Sez. 3, Sentenza n. 483 del 15/01/2003 (Rv. 559728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA | Nozione - Poteri di rappresentanza - Conferimento - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA
Nel campo del lavoro agricolo la figura del "fattore di campagna" designa l'impiegato di concetto che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà assegnategli e secondo le consuetudini locali; ne consegue che egli può ritenersi munito dei poteri di rappresentanza dell'imprenditore agricolo solo se essi gli siano conferiti a mezzo di procura o sulla base delle consuetudini locali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Contr. Coll. 21/10/1958, DPR 14/07/1960 num. 1010 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)