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Sez. 6, Sentenza n. 9770 del 26/04/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181777 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI UNA SOLA PIANTINA - REATO EX ART. 26 E SEGG. LEGGE N. 685/1975 - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181777-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI UNA SOLA PIANTINA - REATO EX ART. 26 E SEGG. LEGGE N. 685/1975 - SUSSISTENZA - RATIO.*

In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, il delitto di cui agli artt. 26, 28 e 71 della legge n. 685 del 1975, essendo un reato di pericolo, sussiste ogni qualvolta venga coltivata anche una sola piantina idonea a produrre sostanze stupefacenti, purché essa sia vitale, indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di principio attivo, presente nelle infiorescenze o nelle foglie.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)