Sez. 6, Sentenza n. 9770 del 26/04/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181777 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI UNA SOLA PIANTINA - REATO EX ART. 26 E SEGG. LEGGE N. 685/1975 - SUSSISTENZA - RATIO.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI UNA SOLA PIANTINA - REATO EX ART. 26 E SEGG. LEGGE N. 685/1975 - SUSSISTENZA - RATIO.*
In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, il delitto di cui agli artt. 26, 28 e 71 della legge n. 685 del 1975, essendo un reato di pericolo, sussiste ogni qualvolta venga coltivata anche una sola piantina idonea a produrre sostanze stupefacenti, purché essa sia vitale, indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di principio attivo, presente nelle infiorescenze o nelle foglie.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)