Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 30/05/1989 (Rv. 462945 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - AVALLO - PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA GARANTITA - AZIONE CAUSALE NEI CONFRONTI DELL'AVALLANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - AVALLO - PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA GARANTITA - AZIONE CAUSALE NEI CONFRONTI DELL'AVALLANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Estinzione dell'obbligazione cambiaria garantita dall'avallo, per decorso del termine prescrizionale (tre anni od un anno a secondo che si tratti di obbligazione diretta o di regresso), implica il venir meno del debito dell'avallante, in considerazione della sua natura accessoria rispetto a quello dell'avallato, mentre un'eventuale Azione causale, in forza di fideiussione, non può essere riconosciuta al creditore per il solo fatto dell'avallo, che garantisce esclusivamente detta obbligazione cartolare, occorrendo al riguardo la dimostrazione "aliunde" della volontà dell'avallante di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato. (V 1992/84, mass n 434065).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)