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Sez. 1, Sentenza n. 4709 del 19/10/1978 (Rv. 394399 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA RESA SULL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - SCADENZA DELLA PARTE RESIDUA DEL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394399-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA RESA SULL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - SCADENZA DELLA PARTE RESIDUA DEL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il termine per ricorrere per Cassazione, che sia stato sospeso per effetto di proposizione di istanza di revocazione, riprende a decorrere, ai sensi dell'art 398 quarto comma cod proc civ, dalla data in cui la sentenza che pronunci sulla revocazione sia stata comunicata alla parte, o sia altrimenti giunta a conoscenza della medesima. Pertanto, qualora la sentenza resa sull'istanza di revocazione sia stata impugnata con ricorso per Cassazione, e dalla data di comunicazione, ovvero, in caso di mancata comunicazione per difetto di Costituzione della parte, dalla data di pubblicazione della pronuncia della suprema Corte sia comunque scaduta la parte residua del predetto termine, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza gia impugnata per revocazione va dichiarato inammissibile, restando assorbita la questione se quel residuo termine debba computarsi dalla comunicazione-conoscenza della sentenza di merito sull'istanza di revocazione, ovvero da quella della pronuncia della Cassazione sul ricorso contro tale ultima sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)