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Sez. 3, Sentenza n. 4538 del 11/10/1978 (Rv. 394211 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394211-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La valutazione equitativa del danno, da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art 1226 cod civ, e possibile quando il danno non sia solo potenziale, ma certo nella sua esistenza ontologica e di esso sia soltanto impossibile o molto difficoltoso dimostrare l'ammontare. Seppure tale impossibilita deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, il potere del giudice di procedere a tale liquidazione equitativa non esonera la parte interessata dall'Obbligo di offrire gli elementi probatori possibili circa il danno stesso, esaurendosi l'apprezzamento equitativo nella necessita di colmare le lacune inevitabili sulla Determinazione del preciso ammontare del danno. (V 2817/76, mass n 381566; (V 787/76, mass n 379442; (V 308/76, mass n 378981; (V 2567/74, mass n 370994; (V 2768/73, mass n 366305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)