Sez. 2, Sentenza n. 2817 del 16/07/1976 (Rv. 381566 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILE PROVA DEL DANNO - CARATTERE RELATIVO - RELATIVO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO DEL CORRELATIVO POTERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILE PROVA DEL DANNO - CARATTERE RELATIVO - RELATIVO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO DEL CORRELATIVO POTERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'impossibilita di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta come condizione per l'Esercizio, da parte del giudice, della potesta di ricorrere alla liquidazione equitativa, deve essere intesa in senso relativo e non assoluto, per cui sussiste anche quando, in relazione alla peculiarita del fatto dannoso, la precisa Determinazione dell'ammontare dei danni si presenti notevolmente difficoltoso. L'accertamento di detta difficolta e rimesso esclusivamente al giudice del merito, per cui non sono censurabili in Cassazione, in quanto risolventisi in un giudizio di merito, ne l'accertamento fatto dal giudice circa la necessita del ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno ne l'uso che, in concreto, il giudice abbia fatto di tale potesta discrezionale, quando sia stata data sufficiente ragione del processo logico attraverso il quale si sia pervenuti, con sufficiente approssimazione, alla suddetta liquidazione. (Conf 2757/75, mass n 376761; (Conf 2151/75, mass n 375921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)