Sez. 1, Sentenza n. 787 del 09/03/1976 (Rv. 379442 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - PROVA DI UN DANNO CERTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - PROVA DI UN DANNO CERTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Per l'Esercizio del potere discrezionale di procedere alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art 1226 cod civ, non e sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale, ma si richiede invece la prova di un danno certo nella sua esistenza ontologica e di cui sia soltanto impossibile, o molto difficoltoso, determinare l'ammontare: in Mancanza di tale prova, quel potere, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicata la regola actore non probante, reus absolvitur. (Conf 2856/74, mass n 371276; (Conf 2640/74, mass n 371098; (Conf 2567/74, mass n 370994; (Conf 444/74, mass n 368157).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)