Sez. 1, Sentenza n. 6249 del 09/07/1996 (Rv. 498447 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Condizione - Assunzione della qualità di parte in primo grado - Necessità - Proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto diverso - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Prova - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
La legittimazione all'impugnazione (fatta eccezione per l'opposizione di terzo) spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa. Pertanto, l'appello proposto da soggetto diverso dalla parte soccombente è inammissibile e tale inammissibilità, ove non dichiarata dal giudice di appello, deve essere rilevata in sede di legittimità con conseguente cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., della sentenza di secondo grado che ha proceduto al non consentito esame del merito della causa (nella specie, in primo grado aveva agito la ditta Pietro Gramellini, in persona del suo omonimo titolare, mentre l'appello era stato proposto dalla S.p.A. F.lli Gramellini, senza che questa avesse dedotto o provato di essere succeduta a titolo particolare alla prima e di essere quindi autonomamente legittimata ad impugnare la sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)