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Sez. 2, Sentenza n. 6480 del 03/07/1998 (Rv. 516907 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - Necessità - Limiti - Appello proposto da soggetto diverso dalla parte soccombente - Inammissibilità - Mancato rilievo da parte del giudice d'appello - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516907-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La legittimazione all'impugnazione - ad eccezione dell'opposizione di terzo - spetta esclusivamente a chi abbia assunto qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata nei cui confronti la sentenza risulti emessa, onde è inammissibile l'appello proposto da un soggetto diverso dalla parte soccombente. Detta inammissibilità ove non sia stata rilevata dal giudice d'appello, deve essere rilevata in sede di legittimità con conseguente cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ., della sentenza di secondo grado che abbia proceduto al non consentito esame del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)